Liceo scientifico statale Orazio Grassi

Regolamento di Istituto - 2009/2010

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Premessa
Il presente regolamento si fonda sulle norme contenute nel D.Lgs. 297/1994 (“Testo Unico delle studentesse e degli studenti”) e nel D.P.R. N. 275 dell’8 marzo 1999 “Regolamento recante Disposizioni Legislative in materia d’istruzione” = T.U.), nel D.P.R. 249/1998 (“Statuto delle norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59” e al D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 ai quali si fa riferimento anche per tutto quanto non espressamente qui di seguito contenuto.

TITOLO I - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un preavviso di almeno 5 gg. lavorativi rispetto alla data della riunione, ed effettuata mediante lettera diretta ai singoli membri dell’Organo Collegiale, ed affissione all’albo di apposito avviso. Lettera e avviso di convocazione devono indicare l’ordine del giorno. Di ogni seduta dell’Organo Collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro o su supporto informatico.

Capo II – Consiglio di classe

Art. 2 Il Consiglio di classe è composto dai docenti di ogni singola classe, compresi gli eventuali insegnanti di sostegno, da due rappresentanti eletti dai genitori, da due rappresentanti degli studenti e, a titolo consultivo, dagli eventuali assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio. I Consigli sono presieduti dal Dirigente o dal coordinatore, delegato dal Dirigente, ed hanno il compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica. Al Consiglio di classe, con la sola presenza dei docenti, spettano le competenze relative al coordinamento didattico, ai rapporti interdisciplinari,la valutazione periodica e finale e la proposta delle mete di visite guidate e di viaggi di istruzione.
Art 3 Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente o dal coordinatore di classe, con visto del Dirigente, o su richiesta scritta e motivata di almeno tre dei suoi membri.

Capo III – Collegio dei docenti

Art. 4 Il collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico, è presieduto dal Dirigente e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l’orario di servizio in ore non coincidenti con l’orario di lezione. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal Dirigente ad uno dei docenti facenti parte dello staff.

Art. 5 Competenze e modalità essenziali del Collegio dei Docenti. Il Collegio dei Docenti:
• Predispone e delibera il piano dell’offerta formativa.
• Valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’offerta formativa.
• Sceglie le aree su cui assegnare gli incarichi aggiuntivi
• Delibera i nominativi dei docenti assegnatari degli incarichi aggiuntivi
• Formula proposte al Dirigente per la formazione e la composizione delle classi, l’assegnazione dei docenti, l’orario e lo svolgimento delle altre attività scolastiche.
• Provvede all’adozione dei libri di testo.
• Formula proposte per l’acquisto di materiale didattico.

Capo IV – Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti

Art. 6 Il Comitato è convocato dal Dirigente ogni qualvolta se ne presenti la necessità. Esso valuta obbligatoriamente il servizio dell’insegnante nell’anno di formazione e valuta anche, su richiesta di un insegnante interessato, il suo servizio.

Capo V – Consiglio d’istituto e Giunta esecutiva

Sezione I – Consiglio d’Istituto

Art. 7 Il Consiglio d’Istituto è costituto da 19 membri: il Dirigente, otto rappresentanti del personale Docente, due rappresentanti del personale A.T.A., quattro rappresentanti dei genitori e quattro rappresentanti degli alunni.

Art. 8 Il Consiglio è convocato dal Presidente che appartiene alla componente genitori.
Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva, ovvero della maggioranza dei Consiglieri. Il Consiglio si riunisce di norma ogni mese, in ore pomeridiane.
La convocazione del Consiglio deve essere diramata per iscritto ai Consiglieri ed esposta all’albo dell’Istituto, unitamente all’o.d.g., almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione. Il presidente può disporre una convocazione d’urgenza, senza il rispetto dei termini di cui al precedente comma, quando insorgano motivi che giustifichino tale procedura.

Art 9 Il Consiglio di Istituto adotta il Piano dell’Offerta Formativa, delibera il Piano annuale ed il conto consuntivo, determina le forme di autofinanziamento, ha competenze su acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature e delibera le mete dei viaggi di istruzione.

Art. 10 L’o.d.g. del Consiglio di Istituto è predisposto dalla Giunta esecutiva e sottoposto all’approvazione ed alla eventuale integrazione del Presidente del Consiglio di Istituto. Le proposte dei consiglieri devono essere espresse per iscritto e pervenire al Presidente della Giunta almeno cinque giorni prima della prevista convocazione. In ogni caso le proposte pervenute dopo la formulazione dell’o.d.g. dovranno essere inserite in quello della riunione successiva. L’o.d.g. deve chiaramente indicare i punti sottoposti all’esame del Consiglio, con l’esclusione di voci generiche.

Art. 11 In ogni seduta del Consiglio il segretario del Consiglio redige un verbale che deve riportare l’argomento delle discussioni, i nomi dei partecipanti e l’esito di eventuali votazioni. Il verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, deve essere depositato presso la segreteria della scuola entro 8 giorni dalla seduta. Una copia del verbale sarà esposta per 15 giorni all’albo dell’Istituto. Non è soggetta a pubblicazione quella parte di verbale che concerne persone, salvo contraria richiesta degli interessati.

Art. 12 Gli elettori delle componenti scolastiche potranno assistere alle sedute dietro presentazione di un documento di identità.

Art. 13 A tutti i Consiglieri spetta il diritto di parola sugli argomenti all’o.d.g.; la richiesta va rivolta al Presidente, che ne dà facoltà secondo l’ordine di presentazione. Il Consiglio può stabilire la durata degli interventi secondo l’importanza degli argomenti e il numero degli iscritti a parlare. Coloro che intervengono nella discussione devono attenersi all’argomento in esame. Non è consentito interrompere chi parla; solo il presidente può farlo per un richiamo al regolamento.

Art. 14 La seduta del Consiglio di Istituto è valida con la presenza di metà più uno dei componenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, per alzata di mano; quando riguardino persone si ricorre a votazione segreta.

Sezione II – Giunta Esecutiva

Art. 15 La Giunta Esecutiva è costituita dal Dirigente che la presiede, un rappresentante dei genitori, uno degli studenti ed uno dei docenti nonché da un impiegato amministrativo, tecnico o ausiliario e dal Direttore Amministrativo che ne è il segretario verbalizzante.

Art. 16 La Giunta è convocata dal Dirigente.

Art. 17 La Giunta predispone il Piano annuale ed il conto consuntivo, l’ordine del giorno del Consiglio di Istituto, da sottoporre al Presidente, prepara i lavori del Consiglio stesso e cura l’esecuzione delle relative delibere.

Art. 18 Il verbale della riunione della Giunta è depositato entro 5 giorni presso la segreteria della scuola, a disposizione dei membri del Consiglio d’Istituto.

TITOLO II - ASSEMBLEA DEI GENITORI

Art. 19 Le assemblee dei genitori possono essere di classe, di sezione o di istituto. Qualora si svolgano nei locali dell’istituto la data e l’orario devono essere concordati con il Dirigente. L’assemblea di classe o di sezione è convocata su richiesta dei genitori eletti, quella di istituto su richiesta del Presidente dell’assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori o da 200 genitori. La richiesta di convocazione deve essere presentata per iscritto al Dirigente almeno 7 giorni prima della data della riunione e deve indicare l’ordine del giorno. Il Dirigente, sentita la Giunta Esecutiva, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all’albo con l’o.d.g. L’assemblea si svolge fuori dell’orario delle lezioni e deve darsi un regolamento di funzionamento inviato in visione al Consiglio di Istituto. Possono partecipare con diritto di parola: il Dirigente e i docenti rispettivamente della classe, della sezione e dell’Istituto.

TITOLO III– FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA, DEI LABORATORI, DELLE PALESTRE

Art. 20 Il funzionamento della biblioteca, dei laboratori e delle palestre verrà disciplinato da distinti regolamenti che, approvati dal Consiglio di Istituto, saranno allegati al presente regolamento, di cui costituiranno parte integrante.

Art. 21 Tutti i membri della comunità scolastica sono solidamente responsabili circa la conservazione e la corretta gestione dei beni e delle attrezzature dell’istituto da loro utilizzati. Il Consiglio di Istituto provvederà a emanare, per ogni settore (laboratori di lingue, chimica, biologia, fisica, informatica, arte, biblioteca, palestre) norme applicative, per assicurare di fatto la salvaguardia, conservazione ed eventuale risarcimento di danni a detti beni.

Art. 22 L’uso delle attrezzature dell’Istituto da parte di altre istituzioni scolastiche e della comunità sociale è soggetto a specifica delibera del Consiglio di Istituto.

TITOLO IV – REGOLAMENTO DEGLI STUDENTI

Capo I – Diritti

Art. 23 Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva del livello di approfondimento volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. I docenti sono pertanto tenuti a comunicare all’interessato l’esito delle verifiche, immediatamente se orali, in tempi brevi se scritte.

Art 24 Il Comitato Studentesco è espressione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe. Esso deve darsi un proprio regolamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto. Il comitato studentesco predispone la convocazione dell’assemblea studentesca facendo pervenire la richiesta al Dirigente o ad un suo delegato entro cinque giorni lavorativi dalla data prescelta. Il Comitato può avere funzione di garanzia per l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all’assemblea e può svolgere altri compiti eventualmente affidatigli dall’assemblea studentesca di Istituto o dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe.

Art. 25 Gli studenti della scuola secondaria superiore hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli successivi. Essi esercitano il diritto di assemblea a livello di classe, di corso, di istituto compatibilmente con la disponibilità dei locali e del personale.

Art. 26 È consentito lo svolgimento di un’assemblea di classe (due ore mensili anche non consecutive), di Istituto ( una al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata). Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dall’orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di Istituto svolte durante l’orario delle lezioni ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’o.d.g. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d’Istituto. La data di convocazione e l’o.d.g. delle assemblee d’Istituto devono essere comunicati al Dirigente o ad un suo delegato con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo.
A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. Alle assemblee d’Istituto possono assistere, oltre al Dirigente od un suo delegato, i Docenti che lo desiderino.
L’assemblea d’Istituto deve darsi un proprio regolamento per il funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio d’Istituto. Il Dirigente, o un suo delegato, ha potere d’intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea.

Art. 27 Gli studenti possono riunirsi nel pomeriggio all’interno del Liceo per svolgere libere attività extracurricolari, compatibilmente con la disponibilità di locali e personale, e sempre con la presenza di un docente. Lo studente che abbia effettiva necessità di comunicare con altri studenti durante le ore di lezione deve essere munito di un permesso scritto del Dirigente o di un suo delegato.
Art. 28 All’interno del Liceo è consentita la circolazione di giornalini scolastici, autorizzati dal Consiglio d’Istituto sentito il Comitato studentesco.
La bozza di ogni singolo numero verrà sottoposta preventivamente dal Direttore responsabile (studente maggiorenne) al Dirigente per una verifica della conformità alle norme di legge.

Art. 29 In appositi spazi (Albo studenti) è consentita la libera affissione di comunicazioni, sempre nel rispetto delle norme di legge. Non è consentita invece la distribuzione di volantini, fatto salvo il periodo di propaganda per elezioni degli organi collegiali.

Capo II – Doveri

Sezione I – Regolarità di frequenza

Art. 30 Al rientro da una assenza, gli studenti esibiranno all’insegnante della prima ora la giustificazione scritta sull’apposito libretto. Se la durata dell’assenza supera i cinque giorni ed è dovuta a malattia alla giustificazione verrà allegato un certificato medico di avvenuta guarigione. In caso di assenza per motivi non dovuti a malattia la famiglia è invitata a darne comunicazione scritta al Dirigente in tempo utile.

Art. 31 Gli ingressi che avvengono dopo l’inizio della prima ora di lezione e comunque non oltre le ore 9.00 e le uscite anticipate, comunque non prima delle ore 12.00 saranno consentiti solo nel numero complessivo di otto entrate e cinque uscite.

Art. 32 Gli studenti che entrano nell’istituto dopo l’inizio della prima ora di lezione e comunque non oltre le ore 9.00 sono tenuti a presentarsi allo staff con il libretto delle giustificazioni per l’autorizzazione all’ingresso in aula. Nel caso che il ritardo non sia firmato dal genitore dovranno presentare il tagliando del libretto adeguatamente compilato il giorno successivo.

Art. 32bis Le uscite anticipate devono essere comunicate per iscritto sul libretto allo staff entro la prima ora di lezione. Le eventuali uscite anticipate possono essere consentite solo per motivi adeguatamente documentati, per i minorenni solo con la presenza di un genitore o persona da lui delegata per iscritto, per i maggiorenni è prevista la valutazione dei motivi addotti da parte dello staff. Non sono consentite uscite anticipate richieste a mezzo fax o telefonate.

Art. 33 La non regolare frequenza delle lezioni costituisce mancanza disciplinare (cfr. art. 46 comma 2). Pertanto tutti i genitori degli studenti minorenni saranno avvisati tramite lettera del raggiungimento degli 8 ritardi e/o delle 5 uscite anticipate e dovranno presentarsi allo staff dalle ore 8.00 alle ore 9.00 dal lunedì al sabato. Per gli studenti maggiorenni sarà inviata una comunicazione scritta al Consiglio di Classe.

Art. 34 Gli studenti sono tenuti a portare SEMPRE a scuola il libretto dei voti, l’inadempienza sarà annotata sul registro di classe e sarà considerata mancanza disciplinare. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e a svolgere assiduamente gli impegni di studio. Sono tenuti altresì ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del Personale della Scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

Art 35 Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza, nonché ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i macchinari così da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Art. 35 bis Agli studenti non è consentito parcheggiare macchine e moto nel cortile dell’istituto. È consentito invece parcheggiare esclusivamente moto nel cortiletto sul retro purché vengano rispettate le norme di sicurezza. Il mancato rispetto del presente articolo costituisce mancanza disciplinare (cfr. art. 46 comma 8)

Sezione II – Comportamento

Art. 36 Gli studenti e le studentesse sono tenuti a presentarsi a scuola con un abbigliamento adeguato ad un ambiente di studio.

Art. 37 Ogni studente è responsabile degli oggetti di valore che reca con sé (telefoni cellulari, capi di abbigliamento,denaro ecc…). Il liceo non è responsabile per eventuali ammanchi.

Art. 38 È vietato fumare in qualunque locale all’interno dell’istituto, compreso il bar.

Art. 39 Durante le ore di lezione gli studenti, di norma, non devono lasciare l’aula. L’insegnante può autorizzare, per giustificati motivi e sotto la propria responsabilità, uscite di breve durata per non più di uno studente alla volta.

Art. 40 Nella momentanea assenza dell’insegnante gli studenti devono rimanere in aula, conservando un contegno corretto. In caso di sciopero dei docenti, gli studenti ( maggiorenni e minorenni), anche se in possesso della firma dei genitori per presa visione dell’avviso inviato dalla scuola non possono allontanarsi dall’istituto a meno che non abbiano la prevista autorizzazione scritta sul registro di classe dal Dirigente o da un suo delegato.

Art. 41 Durante gli spostamenti collettivi da e per i laboratori, le palestre, le aule speciali, le classi devono evitare comportamenti che possano disturbare la normale attività didattica.

Art. 42 Nell’eventualità di astensioni collettive dalle lezioni l’assenza sarà ritenuta ingiustificata. Gli studenti minorenni dovranno comunque esibire al rientro una dichiarazione dei genitori scritta sul libretto personale in cui questi dichiarino di essere a conoscenza della partecipazione del figlio alla astensione collettiva.

Art. 43 Durante le lezioni, il telefono cellulare deve essere tenuto spento e non solamente “silenzioso”.Se l’infrazione viene rilevata nel corso di prove di verifica sarà assegnata una valutazione gravemente negativa senza possibilità di recupero della stessa. È permesso l’utilizzo del telefono cellulare durante l’intervallo, al di fuori dall’orario delle lezioni e, in caso di reale necessità, con l’autorizzazione dell’insegnante. È severamente vietato fotografare i docenti e il personale della scuola senza la loro autorizzazione scritta. È altresì vietato “postare” filmati, fotografie, documenti scritti e similari, che riguardino o citino qualunque componente della scuola (cfr. art.46 comma 7)

Art. 44 Il bar è un locale della scuola, pertanto, al suo interno sono valide le stesse regole che si applicano negli altri spazi.

Capo III – Disciplina

Sezione I – Premessa

Art. 45 “I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica”.
“Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano” (dallo “Statuto” art. 4).

Sezione II – Mancanze disciplinari

Art. 46 Sono considerate mancanze disciplinari:
1. il mancato assolvimento degli impegni di studio;
2. la frequenza irregolare delle lezioni comprese entrate posticipate e uscite anticipate in numero superiore a quanto previsto dall’art. 31
3. il comportamento che turbi il regolare andamento della scuola;
4. i danni al patrimonio della scuola;
5. il comportamento scorretto nei confronti del Dirigente, del personale docente e non docente, dei compagni ivi comprese forme di comportamento goliardico in occasione di assemblee di istituto e di giorni antecedenti festività e ultimi giorni di lezione.
6. il comportamento scorretto durante i viaggi di istruzione,le visite guidate,le attività speciali( visite a mostre, musei, spettacoli teatrali o cinematografici ecc.)
7. scorretto uso di telefonini portatili e altri dispositivi elettronici;
8. parcheggio in zone non consentite e/o parcheggio in zone che violino le disposizioni di sicurezza; recuperare
9. l’aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o procurare pericolo per l’incolumità delle persone

Sezione III – Sanzioni

Art. 47 Le mancanze disciplinari di cui all’art. 46 vengono così sanzionate:
a) ammonizione scritta nei casi n. 1 - 2 - 3 - 4 - 8 dell’art. 46;
b) allontanamento dalla comunità scolastica (fino a un massimo di 15 giorni) nei casi n. 5, 6 e 7 dell’art. 46. La sanzione b) potrà essere inflitta anche nel caso n. 4 dell’art. 46 se si riscontra il dolo. Comunque sempre è dovuto il risarcimento dei danni. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento l’Istituto provvederà per quanto possibile a curare il rapporto con lo studente e con i genitori per preparare il suo rientro nella comunità scolastica.
c) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni o comunque per un periodo commisurato alla gravità del reato commesso ovvero al permanere della situazione di pericolo (cfr. Art 4 del Nuovo Statuto). Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (cfr. art 4 del Nuovo Statuto). L’ammonizione per motivi gravi e/o le ammonizioni ripetute prevedono la convocazione della famiglia.
Le sanzioni a), b) e c) possono concorrere a determinare il voto di comportamento.

Sezione IV – Organi competenti

Art. 48 Sono competenti a erogare le sanzioni:
a) per l’ammonizione scritta: il singolo docente e il Dirigente;
b) per l’allontanamento: il Consiglio di classe nella sua composizione allargata.
c) per l’allontanamento superiore a quindici giorni : il Consiglio di istituto ( cfr.art 4 del Nuovo Statuto)

Sezione V – Procedura

Art. 49 La sanzione a) dell’art. 47 (ammonizione), scritta sul registro di classe, viene comunicata ai genitori se lo studente è minorenne. La sanzione b) dell’art. 47 (allontanamento dalla comunità scolastica) viene discussa dal Consiglio di classe che:
1. esamina la documentazione presente agli atti;
2. ascolta le giustificazioni addotte dallo studente coinvolto;
3. procede all’escussione di eventuali testimoni;
4. valuta la gravità della mancanza e procede all’irrogazione della pena.
La decisione del Consiglio viene comunicata alla famiglia dello studente. La sanzione c) dell’art .47 ( allontanamento per un periodo superiore a quindici giorni) viene discussa dal Consiglio di Istituto (cfr. art.4 del Nuovo Statuto).

Sezione VI – Ricorsi

Art. 50 Contro le sanzioni è ammesso ricorso, da parte di chiunque ne abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione dalla loro irrogazione, a un organo di garanzia composto dal Dirigente che lo presiede, da due docenti scelti dal Collegio dei docenti, da due studenti scelti dal Comitato studentesco e da un genitore scelto dal Comitato genitori che decide nel termine di dieci giorni.

TITOLO V-VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

Art. 51 I viaggi d’istruzione e le visite guidate sono importanti momenti d’integrazione della esperienza culturale degli allievi e contribuiscono alla loro maturazione globale formandoli anche nelle regole della socializzazione.

Art. 52 Viaggi di istruzione:
1. al viaggio d’istruzione deve partecipare, se possibile al completo (con il limite minimo dei 2/3), la comunità classe con i suoi insegnanti.
2. le mete devono essere indicate dal Consiglio di Classe e collegate ai progetti didattici al fine di conferire un carattere formativo al viaggio.
3. Il viaggio d’istruzione deve essere inserito nel programma didattico della classe e quindi proposto nelle prime riunioni del Consiglio di Classe dell’anno.
4. l’obiettivo didattico del viaggio d’istruzione deve essere ben definito, spetterà ai docenti della singola classe approfondire preventivamente i contenuti culturali del viaggio e verificarne l’apprendimento.
5. i costi devono essere contenuti, al fine di consentire la più ampia partecipazione.
6. le classi che svolgono attività sportiva sulla neve o in altro ambiente naturale devono essere accompagnate da un insegnante di educazione fisica (almeno uno per gruppo)
7. i partecipanti al viaggio sono tenuti, anche se maggiorenni, a seguire i programmi proposti dai docenti accompagnatori e non sono autorizzati ad allontanarsi dagli stessi.
8. l’autorizzazione compete al Consiglio d’Istituto.
9. il comportamento dei partecipanti deve essere in sintonia con il progetto formativo della scuola, si applica in ogni caso, il regolamento di disciplina d’istituto.
10. durante il viaggio d’istruzione è proibita la frequenza di discoteche e locali notturni esterni alla struttura alberghiera a meno che non si tratti di locali riservati esclusivamente agli studenti, interni o collegati alla struttura alberghiera stessa. Il rientro in albergo è comunque previsto entro e non oltre le ore 23.30. A partire da tale ora gli alunni sono tenuti a trovarsi all’interno della loro camera in modo da poter consentire, a sé ed agli altri, le sette ore di riposo minime necessarie per poter svolgere l’attività formativa del giorno successivo. Anche gli alunni maggiorenni sono rigorosamente tenuti ad osservare questa norma.
11. sono strettamente vietati detenzione e consumo di alcolici di qualsiasi tipo per l’intera durata del soggiorno; il mancato rispetto di tale norma, anche da parte dei maggiorenni, sarà da considerarsi grave mancanza disciplinare.
12. gli alunni che hanno riportato 6 in comportamento o che abbiano due note disciplinari sul registro di classe o che nei viaggi d’istruzione o visite guidate precedenti si siano resi responsabili di danni o di un comportamento disdicevole, non sono autorizzati a partecipare al viaggio.
13. i viaggi d’istruzione devono svolgersi entro il 30 aprile
14. i giorni a disposizione di ciascun Consiglio di classe da utilizzare per viaggi con pernottamento saranno:per le classi prime e seconde: due; per le classi terze e quarte: quattro; per le classi quinte: sei.
15. per i viaggi all’estero è obbligatoria la presenza di un docente accompagnatore che conosca correntemente la lingua dello stato che si va a visitare o, almeno, la lingua veicolare.
16. ogni classe dovrà essere accompagnata da un proprio docente, il quale è responsabile per l’intera gita dei propri allievi. Nel caso di viaggi di una sola classe, gli accompagnatori dovranno essere due, indipendentemente dal numero degli allievi.
17. Il rapporto allievi accompagnatori dovrà essere in linea con le normative nazionali vigenti.
18. nessun docente potrà partecipare a più di un viaggio d’istruzione all’anno.
19. i viaggi d’istruzione dovranno essere organizzati tramite agenzie e le quote versate in bilancio; sono vietate raccolte di denaro all’interno del Liceo.
20. non possono partecipare ai viaggi d’istruzione coloro che non operano all’interno dell’istituto. Tuttavia sono ammessi familiari degli insegnanti accompagnatori, purché tale presenza non sia d’intralcio all’attività istituzionale di accompagnamento e vigilanza.
21. per mancanze giudicate di particolare gravità dai docenti accompagnatori sarà telefonicamente avvertita la famiglia perché provveda al rientro del figlio secondo l’art. 31 del Regolamento d’Istituto, senza rimborsi di nessun tipo.

Art. 53 Visite guidate:
1. Le visite guidate si svolgono nell’arco di una sola giornata.
2. Le visite guidate si configurano come “lezioni itineranti”, pertanto:
a. Il loro obiettivo culturale deve rientrare nella programmazione
b. La partecipazione degli alunni è obbligatoria

TITOLO VI – NORME DI SICUREZZA

Per quanto si riferisce alle norme di sicurezza si fa riferimento al Piano di valutazione dei rischi allegato al presente regolamento.


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