REGOLAMENTO DI ISTITUTO
Premessa
Il presente regolamento si fonda sulle norme contenute
nel D.Lgs. 297/1994 (“Testo Unico delle studentesse
e degli studenti”) e nel D.P.R. N. 275 dell’8 marzo
1999 “Regolamento recante Disposizioni Legislative
in materia d’istruzione” = T.U.), nel D.P.R. 249/1998
(“Statuto delle norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della
legge 15 marzo 1997 n. 59” e al D.P.R. n. 235 del
21 novembre 2007 ai quali si fa riferimento anche
per tutto quanto non espressamente qui di seguito
contenuto.
TITOLO I - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Capo I – Disposizioni generali
Art. 1 La convocazione degli organi collegiali deve
essere disposta con un preavviso di almeno 5 gg. lavorativi
rispetto alla data della riunione, ed effettuata mediante
lettera diretta ai singoli membri dell’Organo Collegiale,
ed affissione all’albo di apposito avviso. Lettera
e avviso di convocazione devono indicare l’ordine del
giorno. Di ogni seduta dell’Organo Collegiale viene
redatto processo verbale, firmato dal presidente e
dal segretario, steso su apposito registro o su supporto
informatico.
Capo II – Consiglio di classe
Art. 2 Il Consiglio di classe è composto dai
docenti di ogni singola classe, compresi gli eventuali
insegnanti di sostegno, da due rappresentanti eletti
dai genitori, da due rappresentanti degli studenti
e, a titolo consultivo, dagli eventuali assistenti
addetti alle esercitazioni di laboratorio. I Consigli
sono presieduti dal Dirigente o dal coordinatore, delegato
dal Dirigente, ed hanno il compito di formulare al
Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione
educativa e didattica. Al Consiglio di classe, con
la sola presenza dei docenti, spettano le competenze
relative al coordinamento didattico, ai rapporti interdisciplinari,la
valutazione periodica e finale e la proposta delle
mete di visite guidate e di viaggi di istruzione.
Art 3 Il Consiglio di classe è convocato dal
Dirigente o dal coordinatore di classe, con visto del
Dirigente, o su richiesta scritta e motivata di almeno
tre dei suoi membri.
Capo III – Collegio dei docenti
Art. 4 Il collegio dei Docenti si insedia all’inizio
di ciascun anno scolastico, è presieduto dal
Dirigente e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente
ne ravvisi la necessità oppure quando almeno
un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque,
almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.
Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l’orario
di servizio in ore non coincidenti con l’orario di
lezione. Le funzioni di segretario del collegio sono
attribuite dal Dirigente ad uno dei docenti facenti
parte dello staff.
Art. 5 Competenze e modalità essenziali del
Collegio dei Docenti. Il Collegio dei Docenti:
• Predispone e delibera il piano dell’offerta formativa.
• Valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’offerta
formativa.
• Sceglie le aree su cui assegnare gli incarichi aggiuntivi
• Delibera i nominativi dei docenti assegnatari degli
incarichi aggiuntivi
• Formula proposte al Dirigente per la formazione e
la composizione delle classi, l’assegnazione dei docenti,
l’orario e lo svolgimento delle altre attività scolastiche.
• Provvede all’adozione dei libri di testo.
• Formula proposte per l’acquisto di materiale didattico.
Capo IV – Comitato per la valutazione del servizio
degli insegnanti
Art. 6 Il Comitato è convocato dal Dirigente
ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
Esso valuta obbligatoriamente il servizio dell’insegnante
nell’anno di formazione e valuta anche, su richiesta
di un insegnante interessato, il suo servizio.
Capo V – Consiglio d’istituto e Giunta esecutiva
Sezione I – Consiglio d’Istituto
Art. 7 Il Consiglio d’Istituto è costituto
da 19 membri: il Dirigente, otto rappresentanti del
personale Docente, due rappresentanti del personale
A.T.A., quattro rappresentanti dei genitori e quattro
rappresentanti degli alunni.
Art. 8 Il Consiglio è convocato dal Presidente
che appartiene alla componente genitori.
Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del Presidente
della Giunta Esecutiva, ovvero della maggioranza dei Consiglieri. Il Consiglio
si riunisce di norma ogni mese, in ore pomeridiane.
La convocazione del Consiglio deve essere diramata per iscritto ai Consiglieri
ed esposta all’albo dell’Istituto, unitamente all’o.d.g., almeno cinque giorni
prima della data stabilita per la riunione. Il presidente può disporre
una convocazione d’urgenza, senza il rispetto dei termini di cui al precedente
comma, quando insorgano motivi che giustifichino tale procedura.
Art 9 Il Consiglio di Istituto adotta il Piano dell’Offerta
Formativa, delibera il Piano annuale ed il conto consuntivo,
determina le forme di autofinanziamento, ha competenze
su acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature
e delibera le mete dei viaggi di istruzione.
Art. 10 L’o.d.g. del Consiglio di Istituto è predisposto
dalla Giunta esecutiva e sottoposto all’approvazione
ed alla eventuale integrazione del Presidente del Consiglio
di Istituto. Le proposte dei consiglieri devono essere
espresse per iscritto e pervenire al Presidente della
Giunta almeno cinque giorni prima della prevista convocazione.
In ogni caso le proposte pervenute dopo la formulazione
dell’o.d.g. dovranno essere inserite in quello della
riunione successiva. L’o.d.g. deve chiaramente indicare
i punti sottoposti all’esame del Consiglio, con l’esclusione
di voci generiche.
Art. 11 In ogni seduta del Consiglio il segretario
del Consiglio redige un verbale che deve riportare
l’argomento delle discussioni, i nomi dei partecipanti
e l’esito di eventuali votazioni. Il verbale, firmato
dal Presidente e dal segretario, deve essere depositato
presso la segreteria della scuola entro 8 giorni dalla
seduta. Una copia del verbale sarà esposta per
15 giorni all’albo dell’Istituto. Non è soggetta
a pubblicazione quella parte di verbale che concerne
persone, salvo contraria richiesta degli interessati.
Art. 12 Gli elettori delle componenti scolastiche
potranno assistere alle sedute dietro presentazione
di un documento di identità.
Art. 13 A tutti i Consiglieri spetta il diritto di
parola sugli argomenti all’o.d.g.; la richiesta va
rivolta al Presidente, che ne dà facoltà secondo
l’ordine di presentazione. Il Consiglio può stabilire
la durata degli interventi secondo l’importanza degli
argomenti e il numero degli iscritti a parlare. Coloro
che intervengono nella discussione devono attenersi
all’argomento in esame. Non è consentito interrompere
chi parla; solo il presidente può farlo per
un richiamo al regolamento.
Art. 14 La seduta del Consiglio di Istituto è valida
con la presenza di metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta
dei presenti, per alzata di mano; quando riguardino
persone si ricorre a votazione segreta.
Sezione II – Giunta Esecutiva
Art. 15 La Giunta Esecutiva è costituita dal
Dirigente che la presiede, un rappresentante dei genitori,
uno degli studenti ed uno dei docenti nonché da
un impiegato amministrativo, tecnico o ausiliario e
dal Direttore Amministrativo che ne è il segretario
verbalizzante.
Art. 16 La Giunta è convocata dal Dirigente.
Art. 17 La Giunta predispone il Piano annuale ed il
conto consuntivo, l’ordine del giorno del Consiglio
di Istituto, da sottoporre al Presidente, prepara i
lavori del Consiglio stesso e cura l’esecuzione delle
relative delibere.
Art. 18 Il verbale della riunione della Giunta è depositato
entro 5 giorni presso la segreteria della scuola, a
disposizione dei membri del Consiglio d’Istituto.
TITOLO II - ASSEMBLEA DEI GENITORI
Art. 19 Le assemblee dei genitori possono essere di
classe, di sezione o di istituto. Qualora si svolgano
nei locali dell’istituto la data e l’orario devono
essere concordati con il Dirigente. L’assemblea di
classe o di sezione è convocata su richiesta
dei genitori eletti, quella di istituto su richiesta
del Presidente dell’assemblea, ove sia stato eletto,
o della maggioranza del comitato dei genitori o da
200 genitori. La richiesta di convocazione deve essere
presentata per iscritto al Dirigente almeno 7 giorni
prima della data della riunione e deve indicare l’ordine
del giorno. Il Dirigente, sentita la Giunta Esecutiva,
autorizza la convocazione e i genitori promotori ne
danno comunicazione mediante affissione di avviso all’albo
con l’o.d.g. L’assemblea si svolge fuori dell’orario
delle lezioni e deve darsi un regolamento di funzionamento
inviato in visione al Consiglio di Istituto. Possono
partecipare con diritto di parola: il Dirigente e i
docenti rispettivamente della classe, della sezione
e dell’Istituto.
TITOLO III– FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA, DEI LABORATORI,
DELLE PALESTRE
Art. 20 Il funzionamento della biblioteca, dei laboratori
e delle palestre verrà disciplinato da distinti
regolamenti che, approvati dal Consiglio di Istituto,
saranno allegati al presente regolamento, di cui costituiranno
parte integrante.
Art. 21 Tutti i membri della comunità scolastica
sono solidamente responsabili circa la conservazione
e la corretta gestione dei beni e delle attrezzature
dell’istituto da loro utilizzati. Il Consiglio di Istituto
provvederà a emanare, per ogni settore (laboratori
di lingue, chimica, biologia, fisica, informatica,
arte, biblioteca, palestre) norme applicative, per
assicurare di fatto la salvaguardia, conservazione
ed eventuale risarcimento di danni a detti beni.
Art. 22 L’uso delle attrezzature dell’Istituto da
parte di altre istituzioni scolastiche e della comunità sociale è soggetto
a specifica delibera del Consiglio di Istituto.
TITOLO IV – REGOLAMENTO DEGLI STUDENTI
Capo I – Diritti
Art. 23 Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente
e tempestiva del livello di approfondimento volta ad
attivare un processo di autovalutazione che lo conduca
a individuare punti di forza e di debolezza e a migliorare
il proprio rendimento. I docenti sono pertanto tenuti
a comunicare all’interessato l’esito delle verifiche,
immediatamente se orali, in tempi brevi se scritte.
Art 24 Il Comitato Studentesco è espressione
dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe.
Esso deve darsi un proprio regolamento che viene inviato
in visione al Consiglio di Istituto. Il comitato studentesco
predispone la convocazione dell’assemblea studentesca
facendo pervenire la richiesta al Dirigente o ad un
suo delegato entro cinque giorni lavorativi dalla data
prescelta. Il Comitato può avere funzione di
garanzia per l’esercizio democratico dei diritti dei
partecipanti all’assemblea e può svolgere altri
compiti eventualmente affidatigli dall’assemblea studentesca
di Istituto o dai rappresentanti degli studenti nei
Consigli di Classe.
Art. 25 Gli studenti della scuola secondaria superiore
hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della
scuola secondo le modalità previste dagli articoli
successivi. Essi esercitano il diritto di assemblea
a livello di classe, di corso, di istituto compatibilmente
con la disponibilità dei locali e del personale.
Art. 26 È consentito lo svolgimento di un’assemblea
di classe (due ore mensili anche non consecutive),
di Istituto ( una al mese nel limite delle ore di lezione
di una giornata). Altra assemblea mensile può svolgersi
fuori dall’orario delle lezioni, subordinatamente alla
disponibilità dei locali. Alle assemblee di
Istituto svolte durante l’orario delle lezioni ed in
numero non superiore a quattro, può essere richiesta
la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali,
artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente
agli argomenti da inserire nell’o.d.g. Detta partecipazione
deve essere autorizzata dal Consiglio d’Istituto. La
data di convocazione e l’o.d.g. delle assemblee d’Istituto
devono essere comunicati al Dirigente o ad un suo delegato
con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo.
A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere
utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e
per lavori di gruppo.
Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. Alle assemblee
d’Istituto possono assistere, oltre al Dirigente od un suo delegato, i Docenti
che lo desiderino.
L’assemblea d’Istituto deve darsi un proprio regolamento per il funzionamento
che viene inviato in visione al Consiglio d’Istituto. Il Dirigente, o un suo
delegato, ha potere d’intervento nel caso di violazione del regolamento o in
caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea.
Art. 27 Gli studenti possono riunirsi nel pomeriggio
all’interno del Liceo per svolgere libere attività extracurricolari,
compatibilmente con la disponibilità di locali
e personale, e sempre con la presenza di un docente.
Lo studente che abbia effettiva necessità di
comunicare con altri studenti durante le ore di lezione
deve essere munito di un permesso scritto del Dirigente
o di un suo delegato.
Art. 28 All’interno del Liceo è consentita la
circolazione di giornalini scolastici, autorizzati
dal Consiglio d’Istituto sentito il Comitato studentesco.
La bozza di ogni singolo numero verrà sottoposta preventivamente dal
Direttore responsabile (studente maggiorenne) al Dirigente per una verifica
della conformità alle norme di legge.
Art. 29 In appositi spazi (Albo studenti) è consentita
la libera affissione di comunicazioni, sempre nel rispetto
delle norme di legge. Non è consentita invece
la distribuzione di volantini, fatto salvo il periodo
di propaganda per elezioni degli organi collegiali.
Capo II – Doveri
Sezione I – Regolarità di frequenza
Art. 30 Al rientro da una assenza, gli studenti esibiranno
all’insegnante della prima ora la giustificazione scritta
sull’apposito libretto. Se la durata dell’assenza supera
i cinque giorni ed è dovuta a malattia alla
giustificazione verrà allegato un certificato
medico di avvenuta guarigione. In caso di assenza per
motivi non dovuti a malattia la famiglia è invitata
a darne comunicazione scritta al Dirigente in tempo
utile.
Art. 31 Gli ingressi che avvengono dopo l’inizio della
prima ora di lezione e comunque non oltre le ore 9.00
e le uscite anticipate, comunque non prima delle ore
12.00 saranno consentiti solo nel numero complessivo
di otto entrate e cinque uscite.
Art. 32 Gli studenti che entrano nell’istituto dopo
l’inizio della prima ora di lezione e comunque non
oltre le ore 9.00 sono tenuti a presentarsi allo staff
con il libretto delle giustificazioni per l’autorizzazione
all’ingresso in aula. Nel caso che il ritardo non sia
firmato dal genitore dovranno presentare il tagliando
del libretto adeguatamente compilato il giorno successivo.
Art. 32bis Le uscite anticipate devono essere comunicate
per iscritto sul libretto allo staff entro la prima
ora di lezione. Le eventuali uscite anticipate possono
essere consentite solo per motivi adeguatamente documentati,
per i minorenni solo con la presenza di un genitore
o persona da lui delegata per iscritto, per i maggiorenni è prevista
la valutazione dei motivi addotti da parte dello staff.
Non sono consentite uscite anticipate richieste a mezzo
fax o telefonate.
Art. 33 La non regolare frequenza delle lezioni costituisce
mancanza disciplinare (cfr. art. 46 comma 2). Pertanto
tutti i genitori degli studenti minorenni saranno avvisati
tramite lettera del raggiungimento degli 8 ritardi
e/o delle 5 uscite anticipate e dovranno presentarsi
allo staff dalle ore 8.00 alle ore 9.00 dal lunedì al
sabato. Per gli studenti maggiorenni sarà inviata
una comunicazione scritta al Consiglio di Classe.
Art. 34 Gli studenti sono tenuti a portare SEMPRE
a scuola il libretto dei voti, l’inadempienza sarà annotata
sul registro di classe e sarà considerata mancanza
disciplinare. Gli studenti sono tenuti a frequentare
regolarmente i corsi e a svolgere assiduamente gli
impegni di studio. Sono tenuti altresì ad avere
nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti,
del Personale della Scuola e dei loro compagni lo stesso
rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
Art 35 Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni
organizzative e di sicurezza, nonché ad utilizzare
correttamente le strutture, le attrezzature e i macchinari
così da non arrecare danni al patrimonio della
scuola.
Art. 35 bis Agli studenti non è consentito
parcheggiare macchine e moto nel cortile dell’istituto. È consentito
invece parcheggiare esclusivamente moto nel cortiletto
sul retro purché vengano rispettate le norme
di sicurezza. Il mancato rispetto del presente articolo
costituisce mancanza disciplinare (cfr. art. 46 comma
8)
Sezione II – Comportamento
Art. 36 Gli studenti e le studentesse sono tenuti
a presentarsi a scuola con un abbigliamento adeguato
ad un ambiente di studio.
Art. 37 Ogni studente è responsabile degli
oggetti di valore che reca con sé (telefoni
cellulari, capi di abbigliamento,denaro ecc…). Il liceo
non è responsabile per eventuali ammanchi.
Art. 38 È vietato fumare in qualunque locale
all’interno dell’istituto, compreso il bar.
Art. 39 Durante le ore di lezione gli studenti, di
norma, non devono lasciare l’aula. L’insegnante può autorizzare,
per giustificati motivi e sotto la propria responsabilità,
uscite di breve durata per non più di uno studente
alla volta.
Art. 40 Nella momentanea assenza dell’insegnante gli
studenti devono rimanere in aula, conservando un contegno
corretto. In caso di sciopero dei docenti, gli studenti
( maggiorenni e minorenni), anche se in possesso della
firma dei genitori per presa visione dell’avviso inviato
dalla scuola non possono allontanarsi dall’istituto
a meno che non abbiano la prevista autorizzazione scritta
sul registro di classe dal Dirigente o da un suo delegato.
Art. 41 Durante gli spostamenti collettivi da e per
i laboratori, le palestre, le aule speciali, le classi
devono evitare comportamenti che possano disturbare
la normale attività didattica.
Art. 42 Nell’eventualità di astensioni collettive
dalle lezioni l’assenza sarà ritenuta ingiustificata.
Gli studenti minorenni dovranno comunque esibire al
rientro una dichiarazione dei genitori scritta sul
libretto personale in cui questi dichiarino di essere
a conoscenza della partecipazione del figlio alla astensione
collettiva.
Art. 43 Durante le lezioni, il telefono cellulare
deve essere tenuto spento e non solamente “silenzioso”.Se
l’infrazione viene rilevata nel corso di prove di verifica
sarà assegnata una valutazione gravemente negativa
senza possibilità di recupero della stessa. È permesso
l’utilizzo del telefono cellulare durante l’intervallo,
al di fuori dall’orario delle lezioni e, in caso di
reale necessità, con l’autorizzazione dell’insegnante. È severamente
vietato fotografare i docenti e il personale della
scuola senza la loro autorizzazione scritta. È altresì vietato
“postare” filmati, fotografie, documenti scritti e
similari, che riguardino o citino qualunque componente
della scuola (cfr. art.46 comma 7)
Art. 44 Il bar è un locale della scuola, pertanto,
al suo interno sono valide le stesse regole che si
applicano negli altri spazi.
Capo III – Disciplina
Sezione I – Premessa
Art. 45 “I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative
e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e
al ripristino di rapporti corretti all’interno della
comunità scolastica, nonché al recupero
dello studente attraverso attività di natura
sociale, culturale ed in generale a vantaggio della
comunità scolastica”.
“Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare
e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del
comportamento e delle conseguenze che da esso derivano” (dallo “Statuto” art.
4).
Sezione II – Mancanze disciplinari
Art. 46 Sono considerate mancanze disciplinari:
1. il mancato assolvimento degli impegni di studio;
2. la frequenza irregolare delle lezioni comprese entrate
posticipate e uscite anticipate in numero superiore
a quanto previsto dall’art. 31
3. il comportamento che turbi il regolare andamento
della scuola;
4. i danni al patrimonio della scuola;
5. il comportamento scorretto nei confronti del Dirigente,
del personale docente e non docente, dei compagni ivi
comprese forme di comportamento goliardico in occasione
di assemblee di istituto e di giorni antecedenti festività e
ultimi giorni di lezione.
6. il comportamento scorretto durante i viaggi di istruzione,le
visite guidate,le attività speciali( visite
a mostre, musei, spettacoli teatrali o cinematografici
ecc.)
7. scorretto uso di telefonini portatili e altri dispositivi
elettronici;
8. parcheggio in zone non consentite e/o parcheggio
in zone che violino le disposizioni di sicurezza; recuperare
9. l’aver commesso reati che violino la dignità e
il rispetto della persona umana o procurare pericolo
per l’incolumità delle persone
Sezione III – Sanzioni
Art. 47 Le mancanze disciplinari di cui all’art. 46
vengono così sanzionate:
a) ammonizione scritta nei casi n. 1 - 2 - 3 - 4 -
8 dell’art. 46;
b) allontanamento dalla comunità scolastica
(fino a un massimo di 15 giorni) nei casi n. 5, 6 e
7 dell’art. 46. La sanzione b) potrà essere
inflitta anche nel caso n. 4 dell’art. 46 se si riscontra
il dolo. Comunque sempre è dovuto il risarcimento
dei danni. Allo studente è sempre offerta la
possibilità di convertire la sanzione in attività in
favore della comunità scolastica. Nei periodi
di allontanamento l’Istituto provvederà per
quanto possibile a curare il rapporto con lo studente
e con i genitori per preparare il suo rientro nella
comunità scolastica.
c) allontanamento dalla comunità scolastica
per un periodo superiore a quindici giorni o comunque
per un periodo commisurato alla gravità del
reato commesso ovvero al permanere della situazione
di pericolo (cfr. Art 4 del Nuovo Statuto). Nei periodi
di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento
con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi
sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola
promuove un percorso di recupero educativo che miri
all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro,
ove possibile, nella comunità scolastica (cfr.
art 4 del Nuovo Statuto). L’ammonizione per motivi
gravi e/o le ammonizioni ripetute prevedono la convocazione
della famiglia.
Le sanzioni a), b) e c) possono concorrere a determinare
il voto di comportamento.
Sezione IV – Organi competenti
Art. 48 Sono competenti a erogare le sanzioni:
a) per l’ammonizione scritta: il singolo docente e
il Dirigente;
b) per l’allontanamento: il Consiglio di classe nella
sua composizione allargata.
c) per l’allontanamento superiore a quindici giorni
: il Consiglio di istituto ( cfr.art 4 del Nuovo Statuto)
Sezione V – Procedura
Art. 49 La sanzione a) dell’art. 47 (ammonizione),
scritta sul registro di classe, viene comunicata ai
genitori se lo studente è minorenne. La sanzione
b) dell’art. 47 (allontanamento dalla comunità scolastica)
viene discussa dal Consiglio di classe che:
1. esamina la documentazione presente agli atti;
2. ascolta le giustificazioni addotte dallo studente
coinvolto;
3. procede all’escussione di eventuali testimoni;
4. valuta la gravità della mancanza e procede
all’irrogazione della pena.
La decisione del Consiglio viene comunicata alla famiglia
dello studente. La sanzione c) dell’art .47 ( allontanamento
per un periodo superiore a quindici giorni) viene discussa
dal Consiglio di Istituto (cfr. art.4 del Nuovo Statuto).
Sezione VI – Ricorsi
Art. 50 Contro le sanzioni è ammesso ricorso,
da parte di chiunque ne abbia interesse, entro 15 giorni
dalla comunicazione dalla loro irrogazione, a un organo
di garanzia composto dal Dirigente che lo presiede,
da due docenti scelti dal Collegio dei docenti, da
due studenti scelti dal Comitato studentesco e da un
genitore scelto dal Comitato genitori che decide nel
termine di dieci giorni.
TITOLO V-VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE
Art. 51 I viaggi d’istruzione e le visite guidate
sono importanti momenti d’integrazione della esperienza
culturale degli allievi e contribuiscono alla loro
maturazione globale formandoli anche nelle regole della
socializzazione.
Art. 52 Viaggi di istruzione:
1. al viaggio d’istruzione deve partecipare, se possibile
al completo (con il limite minimo dei 2/3), la comunità classe
con i suoi insegnanti.
2. le mete devono essere indicate dal Consiglio di
Classe e collegate ai progetti didattici al fine di
conferire un carattere formativo al viaggio.
3. Il viaggio d’istruzione deve essere inserito nel
programma didattico della classe e quindi proposto
nelle prime riunioni del Consiglio di Classe dell’anno.
4. l’obiettivo didattico del viaggio d’istruzione deve
essere ben definito, spetterà ai docenti della
singola classe approfondire preventivamente i contenuti
culturali del viaggio e verificarne l’apprendimento.
5. i costi devono essere contenuti, al fine di consentire
la più ampia partecipazione.
6. le classi che svolgono attività sportiva
sulla neve o in altro ambiente naturale devono essere
accompagnate da un insegnante di educazione fisica
(almeno uno per gruppo)
7. i partecipanti al viaggio sono tenuti, anche se
maggiorenni, a seguire i programmi proposti dai docenti
accompagnatori e non sono autorizzati ad allontanarsi
dagli stessi.
8. l’autorizzazione compete al Consiglio d’Istituto.
9. il comportamento dei partecipanti deve essere in
sintonia con il progetto formativo della scuola, si
applica in ogni caso, il regolamento di disciplina
d’istituto.
10. durante il viaggio d’istruzione è proibita
la frequenza di discoteche e locali notturni esterni
alla struttura alberghiera a meno che non si tratti
di locali riservati esclusivamente agli studenti, interni
o collegati alla struttura alberghiera stessa. Il rientro
in albergo è comunque previsto entro e non oltre
le ore 23.30. A partire da tale ora gli alunni sono
tenuti a trovarsi all’interno della loro camera in
modo da poter consentire, a sé ed agli altri,
le sette ore di riposo minime necessarie per poter
svolgere l’attività formativa del giorno successivo.
Anche gli alunni maggiorenni sono rigorosamente tenuti
ad osservare questa norma.
11. sono strettamente vietati detenzione e consumo
di alcolici di qualsiasi tipo per l’intera durata del
soggiorno; il mancato rispetto di tale norma, anche
da parte dei maggiorenni, sarà da considerarsi
grave mancanza disciplinare.
12. gli alunni che hanno riportato 6 in comportamento
o che abbiano due note disciplinari sul registro di
classe o che nei viaggi d’istruzione o visite guidate
precedenti si siano resi responsabili di danni o di
un comportamento disdicevole, non sono autorizzati
a partecipare al viaggio.
13. i viaggi d’istruzione devono svolgersi entro il
30 aprile
14. i giorni a disposizione di ciascun Consiglio di
classe da utilizzare per viaggi con pernottamento saranno:per
le classi prime e seconde: due; per le classi terze
e quarte: quattro; per le classi quinte: sei.
15. per i viaggi all’estero è obbligatoria la
presenza di un docente accompagnatore che conosca correntemente
la lingua dello stato che si va a visitare o, almeno,
la lingua veicolare.
16. ogni classe dovrà essere accompagnata da
un proprio docente, il quale è responsabile
per l’intera gita dei propri allievi. Nel caso di viaggi
di una sola classe, gli accompagnatori dovranno essere
due, indipendentemente dal numero degli allievi.
17. Il rapporto allievi accompagnatori dovrà essere
in linea con le normative nazionali vigenti.
18. nessun docente potrà partecipare a più di
un viaggio d’istruzione all’anno.
19. i viaggi d’istruzione dovranno essere organizzati
tramite agenzie e le quote versate in bilancio; sono
vietate raccolte di denaro all’interno del Liceo.
20. non possono partecipare ai viaggi d’istruzione
coloro che non operano all’interno dell’istituto. Tuttavia
sono ammessi familiari degli insegnanti accompagnatori,
purché tale presenza non sia d’intralcio all’attività istituzionale
di accompagnamento e vigilanza.
21. per mancanze giudicate di particolare gravità dai
docenti accompagnatori sarà telefonicamente
avvertita la famiglia perché provveda al rientro
del figlio secondo l’art. 31 del Regolamento d’Istituto,
senza rimborsi di nessun tipo.
Art. 53 Visite guidate:
1. Le visite guidate si svolgono nell’arco di una sola
giornata.
2. Le visite guidate si configurano come “lezioni itineranti”,
pertanto:
a. Il loro obiettivo culturale deve rientrare nella
programmazione
b. La partecipazione degli alunni è obbligatoria
TITOLO VI – NORME DI SICUREZZA
Per quanto si riferisce alle norme di sicurezza si
fa riferimento al Piano di valutazione dei rischi allegato
al presente regolamento.
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